Art. 2.

      1. Gli edifici di culto di cui all'articolo 1 sono costruiti nel rispetto degli strumenti urbanistici adottati secondo la legislazione vigente e possono essere utilizzati esclusivamente per finalità religiose.
      2. Gli edifici di culto di cui al comma 1 non possono costituire sede di scuole, salvo che non si tratti di scuole paritarie o di scuole non paritarie ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.
      3. I centri culturali eventualmente annessi agli edifici di culto di cui al comma 1 devono essere provvisti di uno statuto che dichiari l'esplicita adesione ai princìpi fondamentali della Costituzione italiana.